società sportiva panchina chiavari


Vai ai contenuti

codice etico

CLUB

Società Sportiva Panchina Chiavari
Fondata in Chiavari il 10 ottobre 1989


La Società Sportiva Panchina Chiavari, ritenuta l'opportunità di adottare un Codice Etico, che conformi il comportamento al quale dovranno obbligatoriamente attenersi tutti i tesserati (Dirigenti, Tecnici ed Atleti), vista la delega conferita dal Consiglio Direttivo in data 20 ottobre 2013 alla Commissione sociale opportunamente istituita di Lega di redigere il relativo testo, vista tale decisione alla conformità dello Statuto sociale

EMANA

il Codice Etico della Società Sportiva Panchina Chiavari, Pubblicato in Chiavari il 31 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
Dott. Davide Vaccarezza
IL VICE PRESIDENTE
Rag. Stefano Cuneo
IL SEGRETARIO
Dott. Amedeo Repetto
IL DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Geom. Luca Deambrosis
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
P. I. Federico Sacco

PREAMBOLO
La Società Sportiva Panchina Chiavari
- richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana;
- richiamando il valore vincolante dei principi comportamentali indicati dal CIO, dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC;
- richiamando le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport e al calcio in particolare dall'Ordinamento giuridico italiano;

ADOTTA
il presente documento denominato "Codice etico".
Il Codice etico detta le norme e i principi generali di correttezza etica che devono rispettare tutti i Tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, della Società Sportiva Panchina Chiavari.
La osservanza del Codice etico è essenziale per il buon funzionamento societario, l'affidabilità e la reputazione sociale, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del perimetro della Società.
I principi e le norme contenute nel Codice etico si applicano altresì a tutti coloro che direttamente o indirettamente operino in nome e per conto della Società o alle loro dipendenze, anche se non tesserati.
I principi e le norme del Codice etico, reggono anche la base dei rapporti di tutti i soggetti destinatari con le Istituzioni pubbliche, con le Istituzioni sportive e, con ogni altro soggetto FIGC.
Le norme contenute nel Codice etico integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale. Esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.
TITOLO 1
Principi generali
Art. 1. Principi olimpici I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici. 2. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro la violenza (sia fisica sia verbale), contro abusi e molestie sessuali, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi. Art. 2. Principi di legalità 1. I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, nonché le norme adottate ed emesse dalla società per il Suo funzionamento. 2. I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo. Art. 3. Principi di leale cooperazione I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione i rapporti con le Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, delle Istituzioni sportive e degli organi societari. l'applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste - salvo le legittime procedure di ricorso - delle decisioni degli organi della società.Art. 4 .Principi di lealtà sportiva 1. I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo. 2. Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo. 3. Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping e quella delle scommesse sportive, anche se canalizzate mediante operatori ufficiali, quali fattori che, anche solo ipoteticamente, possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi. Nel rispetto di questa stessa finalità, i soggetti destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive che abbiamo ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità o pressioni che possano influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco. Art. 5. Principio di tutela della persona 1. I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. 2. La Società ed i suoi Dirigenti devono garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne, comunque pericolose sotto il profilo sociale; devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi professionisti sia sul piano tecnico-sportivo sia favorendo e, comunque, non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno; devono affermare la cultura del rispetto fisico e morale dell'avversario sportivo. 3. I destinatari del Codice etico, ed in particolare la Società, i Dirigenti, il personale medico e paramedico sociale, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva. 4. Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, Dirigenti, tecnici e Atleti, tutti i soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare. 5. Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali. Art. 6. Principi di responsabilità sociale 1. Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport all'interno della Società Sportiva Panchina Chiavari i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori. 2. Tali comportamenti devono realizzarsi: - in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità societaria nel contesto territoriale; - in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita - tecnico-sportiva ed economica - della società sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza; - in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie; delle Istituzioni scolastiche; dei giovani e delle loro associazioni, con particolare attenzione ai "nuovi italiani"; - in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra i diritti alla pubblicità e la tutela della riservatezza. Art. 7. Principi di obbligazione etica 1. La richiesta di tesseramento alla Società, degli sportivi, siano essi Dirigenti, tecnici o Atleti, comporta la conoscenza e la adesione a tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice etico. 2. I principi e le norme del Codice etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento sportivo. 3. La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l'intero elenco delle condotte eticamente sentibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte del Comitato etico, di altre e diverse condotte che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice. Art. 8. Comitato etico per la vigilanza 1. E' istituito presso la Società Sportiva Panchina Chiavari un comitato per la vigilanza e l'attuazione del Codice etico e delle norme e dei principi in esso richiamate. 2. Il Comitato etico è formato da quattro componenti nominati con determinazione del Presidente, che ne indica anche il Presidente, sentiti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. I componenti del Comitato etico sono nominati per un quadriennio sociale. 3. I membri del Comitato etico sono scelti fra personalità della Società di alto profilo morale, che abbiano svolto attività e funzioni di prestigio nazionale in ambito universitario, professionale, sportivo, culturale o religioso. 4. Il Comitato etico si riunisce, su iniziativa del proprio Presidente, presso la sede sociale ovvero in ogni luogo del territorio nazionale secondo i programmi di lavoro stabiliti dallo stesso Comitato. Alle riunioni del Comitato etico possono prendere parte, in veste di osservatori e con facoltà di proposta ma senza diritto di voto, il Presidente, i Vicepresidenti ed il Direttore Generale della Società Sportiva Panchina Chiavari. 5. Il Comitato vigila sul generale rispetto dei principi etici da parte dei soggetti destinatari del Codice: in tutte le loro attività, individuali o societarie, ed in ogni manifestazione o evento rilevante sul piano agonistico, sportivo-istituzionale e sociale che li veda interessati. 6. Il Comitato etico, acquisita da qualsiasi fonte la notizia di fatti rilevanti per le proprie funzioni, avrà la facoltà di accesso alla documentazione di pertinenza dei soggetti destinatari del presente Codice, gestita o conservata dalla Sosietà Sportiva Panchina chiavari, anche di natura economico-finanziaria o legale, per effettuare le indagini o gli approfondimenti ritenuti necessari. Il Comitato può convocare ai fini informativi tutti i soggetti che riterrà di udire, consultare o interrogare nell'ambito delle proprie competenze. I destinatari del presente Codice non potranno rifiutarsi di cooperare con il Comitato etico ove richiesti. Il rifiuto della collaborazione configura grave violazione dei principi etici fondamentali. 7. Il Comitato etico riferisce della propria attività con una Relazione annuale indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo della Società. Nella Relazione, il Comitato etico ha facoltà di proporre iniziative o azioni della Società dirette alla prevenzione di fatti contrari all'etica sportiva. Il Comitato etico ha facoltà di avanzare osservazioni al Consiglio Direttivo nel corso dell'annata sportiva ogni qualvolta lo ritenga necessario. 8. Spetta al Comitato etico le iniziative di revisione periodica ed aggiornamento del presente Codice etico mediante la formulazione di apposite proposte al Consiglio Direttivo. 9. Il Comitato etico usufruisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'organizzazione, delle strutture logistiche ed operative, nonché del personale della sociale, previo coordinamento con il Segretario della Società. Titolo II Principi di condotta delle Società Sportiva Panchina Chiavari Art. 9 -Politiche di sicurezza legale 1. La Società, quale soggetti di diritto dell'ordinamento giuridico generale, operano nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell'organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali. 2. La Società presceglie i candidati alla nomina in organi sociali fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa e imprenditoriale sportiva, di comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità. Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti o pendenze per comportamenti delittuosi né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall'ordinamento italiano. 3. La Società e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. La Società si impegna affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall'ordinamento italiano. La Società vigila altresì per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o extra-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio. 4. La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell'affiliazione in capo alla società sportiva. 5. La Società e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali. Art. 10. Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi 1. La Società osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla L.N.D. e dall'Ordinamento giuridico generale e promuovono e adottano tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo. 2. La Società e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall'area di pertinenza degli impianti sportivi. Art. 11. Politiche di fair-play finanziario 1. La Società osserva le politiche della FIFA, dell'UEFA, della FIGC e della L.N.D e promuove tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri assetti finanziari, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l'arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza. 2. La Società dimensiona i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d'investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l'autonoma capacità di equilibrio finanziario. A tale scopo, la Società svolge le più approfondite ed appropriate indagini tecniche anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato. Art. 12. Politiche di fair-play organizzativo 1. La Società da attuazione alle politiche della FIGC e della L.N.D, volte a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell'impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione. Art. 13. Politiche di repressione degli illeciti 1. La Società per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico-statuale sportivo, commessi sia da soggetti interni alla stessa, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alla stessa, hanno l'obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura federale quanto ai competenti organi di polizia giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L'obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato. 2. L'obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto. 3. In materia di scommesse sportive, anche se lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia, anche in chiave preventiva. Le Società promuovono attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti. Titolo III Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati Art. 14 . Canoni di rispetto della legalità 1. I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio. 2. La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi del campionato di competenza. Art. 15. Canoni di condotta in materia di scommesse sportive 1. Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O., dell'U.E.F.A., delle E.P.F.L., del C.O.N.I., della F.I.G.C. ed della L.N.D. e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali - N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla F.I.G.C. - in materia di scommesse sportive. 2. Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali. 3. I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all'ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extracalcistici. 4. Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive: a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;
b) l'esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match fixing, anche in termini di mero tentativo;
c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell'ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.

5. Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l'omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti destinatari del presente Codice ne vengano a conoscenza. Art. 16 Norme di comportamento: Tali norme sono valevoli per tutti i tesserati della Società, cui devono sempre attenersi sia all'interno del perimetro sociale, come rispetto dell'istituzione societaria e del buon nome della Società Sportiva Panchina Chiavari, sia al di fuori, dove rappresentano, coi loro comportamenti, la Società stessa. 1. Rispetto verso gli altri tesserati: viene fatto obbligo di rispettare con i principi di buona educazione universali tutte le persone che operano nella società. 2 Rispetto delle cariche sociali: l'attribuzione di ogni carica sociale comporta una assunzione di responsabilità cui deve essere riconosciuta la dovuta autorevolezza nella società, consistente nell'attenersi alle direttive degli organi sia monocratici, che collegiali. Tali direttive possono comunque essere ridiscusse in qualsiasi momento e sanzionate se non attinenti al comma seguente 3 Rispetto delle tradizioni sociali: le tradizioni sociali, improntate alla pratica del gioco del calcio, inteso come puro divertimento, senza forzature eccessive di competizione, devono essere mantenute senza alcuno stravolgimento dello spirito sociale che governa la vita societaria.
Visto, firmato ed approvato dal Consiglio direttivo in Chiavari, li 30/10/2013 D.C.


Società Sportiva Panchina Chiavari dal 1989 l'università del calcio | sspanchinachiavari@virgilio.it

Torna ai contenuti | Torna al menu